Novità importanti per chi possiede un’automobile. Dal 1° gennaio 2017, infatti, è entrata in vigore la direttiva europea 2014/45/UE che disciplina chi è preposto alla revisione dell’auto. Infatti, il testo completo afferma che “Gli standard elevati dei controlli tecnici richiedono che il personale che effettua i controlli possieda un livello elevato di capacità e di competenze. È opportuno quindi introdurre un sistema di formazione che comprenda una formazione iniziale e corsi periodici di aggiornamento o un esame appropriato”.
“Dovrebbe essere definito un periodo transitorio –si legge ancora nel provvedimento- per consentire il passaggio senza difficoltà del personale attuale addetto ai controlli a un regime di formazione periodico o di esame. Al fine di assicurare standard elevati in materia di formazione, competenze e controllo, agli Stati membri – prosegue la direttiva – dovrebbe essere consentito di prescrivere competenze supplementari e corrispondenti requisiti in materia di formazione”.
In Italia, tuttavia, la commissione Bilancio della Camera dei deputati, nel contesto della discussione sulla legge di bilancio 2017, ha detto no all’emendamento presentato dal Francesco Ribaudo, parlamentare del Partito Democratico, secondo il quale, come scrive testualmente l’agenzia Adnkronos, “gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prima di effettuare la revisione ai veicoli soggetti alla revisione obbligatoria” avrebbero dovuto “verificare l’avvenuto pagamento, dell’anno in corso e degli anni precedenti, della tassa di proprietà, della tassa di circolazione e della situazione di fermo amministrativo”. Dunque, dopo questa bocciatura, il bollo auto, durante la revisione dei veicoli, non sarà controllato.
Dove si può prenotare la revisione
La revisione può essere prenotata alla Motorizzazione Civile, attraverso il modello TT2100 (reperibile online o presso gli uffici) con un versamento di 45,00 euro sul c.c.p. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri. La stessa revisione, ricordiamo, può essere effettuata anche in quelle officine autorizzate e segnalate dalla Provincia.
Quando è prevista la revisione
La revisione auto è prevista dal Codice della Strada che, attraverso una serie di controlli, dimostra che il mezzo in questione è “valido” per la circolazione. Il tempo di questo test, se così vogliamo definirlo, cambia a seconda del mezzo. Infatti, al veicolo acquistato dal concessionario, la revisione va fatta dopo 4 anni dalla sua prima immatricolazione. Per tutti gli altri, ovvero alle auto e mezzi “datati”, il controllo è previsto ogni 2 anni. Queste scadenze, come scrive il portaledellautomobilista.it, si applicano “per autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg”. Dal 2003 queste scadenze si applicano anche per motoveicoli e ciclomotori.
Invece, la revisione annuale, come afferma sempre il sito di servizi di e-government del Dipartimento per i Trasporti, “è prevista per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, compreso quello del conducente, per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg, i rimorchi e gli autocaravan di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città)”.
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