Arrivano notizie importanti per chi possiede un veicolo. Niente paura. Nessun aumento di tasse automobilistiche o altro. La notizia riguarda chi, da adesso in poi, potrebbe incorrere in una contravvenzione. Può capitare a tutti, infatti, di subire una multa per divieto di sosta o per aver parcheggiato, senza aver mostrato lo specifico bollino, sulle strisce blu. Però, da questo momento, i cittadini colpiti dal provvedimento diranno addio alla possibilità di inoltrare ricorso per multa illeggibile.
Il Comune di Cassino, nei giorni scorsi, ha adottato un escamotage per evitare che il foglio della sanzione possa bagnarsi a causa della pioggia. Come? Semplice. I vigili urbani infileranno la multa all’interno di un involucro, impermeabile all’acqua piovana e alla neve, da attaccare al parabrezza. Una soluzione utile anche per gli stessi automobilisti che, come avvenuto molte volte, si sono visti recapitare contravvenzioni a casa, malgrado la volontà di pagare la multa subito dopo averla subita per avvalersi dello sconto del 30%. Detrazione che non è stata possibile attuare a causa dell’illeggibilità del foglio.
Proprio su questo argomento, nel 2011 un cittadino di Rovigo vinse il ricorso grazie alla sentenza 476 del giudice di Pace della cittadina veneta. Di seguito il testo tratto dal sito civile.it: “Il ricorso è fondato e deve essere coerentemente accolto. Ed infatti, palese nel caso di specie è l’illegittimità del verbale notificato per assoluta illeggibilità in ogni suo dove. Invero, al ricorrente veniva notificata una copia meccanizzata sbiadita e non compiutamente leggibile se non nelle parti compilate dall’operatore e priva in quanto tale dei requisiti legittimanti come previsti per legge”.
“Ebbene, costituisce un principio consolidato in giurisprudenza di legittimità – cui questo Giudice intende aderire – che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato, al quale la contestazione medesima è preordinata” (Cassazione 17.02.2006 n. 3536).
Nel caso di specie come detto il verbale risulta incomprensibile ed illeggibile se non nella parti del testo inserite negli spazi a ciò adibiti del prestampato per cui il diritto alla difesa ne risulta gravemente inficiato; nel che resta assorbita ogni ulteriore doglianza”.