Arrivano novità importanti per tutti i possessori di un veicolo. Sappiamo bene che rispettare la legge è fondamentale per non incappare in spiacevoli grattacapi, anche penali. Proprio il Codice penale, in alcuni casi, può sostituire il Codice della strada, rendendo più pesante la sanzione per tutte quegli automobilisti, motociclisti che infrangono le norme.
Questa sorta di “rinvio” al Codice penale riguarda, ad esempio, i cittadini che guidano il proprio mezzo con la targa falsificata. La conferma, qualora ce ne fosse bisogno, è arrivata con la sentenza numero 7614 della Cassazione, pronunciatasi lo scorso 17 febbraio 2017. Il tutto è avvenuto dopo che un uomo siciliano, durante un normale controllo degli organi preposti, è stato sorpreso alla guida di un veicolo provvisto di targa falsificata che, secondo gli agenti, non possedeva i normali standard di rifrangenza. Così, il cittadino in questione, dopo le sentenze di primo e secondo grado, rispettivamente da parte del Tribunale di Gela e la Corte d’Appello di Caltanissetta, è stato condannato a cinque mesi di reclusione, proprio come prevede l’articolo 489 del Codice penale.
Ma non è finita qui. Il conducente, per evitare la condanna, ha fatto ricorso al giudice di legittimità di ultima istanza, spiegando che l’alterazione sarebbe risultata nel mancamento della catarifrangenza che, tuttavia, non ostacolava il controllo del mezzo. In poche parole, il conducente contesta il provvedimento anche perché, durante il controllo, i dati relativi all’immatricolazione e il codice alfanumerico della targa coincidevano. Però, per la Corte Suprema, il ricorso va respinto perché conta la volontà. Quindi niente scuse.
Dunque, facendo chiarezza. I guidatori che usano targhe false, manomesse o modificate, saranno condannati secondo le norme dal Codice penale. Discorso diverso per chi, invece, circola involontariamente con il proprio veicolo munito di targa contraffatta. In questo caso è prevista una sanzione pecuniaria pari a 1.988 euro.
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