Il Codice della Strada prevede fino a 7mila euro per questo tipo di comportamento. E si rischia anche la galera. Attenzione comportarsi in manera corretta!
Come dovremmo sapere ormai tutti, il Codice della Strada, la Bibbia di noi automobilisti, prevede una serie di codici e regole, atti ad osservare un regolare comportamento quando si è alla guida e non solo, visto che si può arrecare danno, a se stessi e agli altri, in diversi modi.
Non rischiamo la galera e la multa per due soldi
Il Codice della Strada, come dicevamo sopra, è quasi interamente dedicato ai doveri e alle regole, che gli automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, devono tenere quando sono in strada. Ma ci sono alcune eccezioni, molto importanti da conoscere, dove lo stesso Codice sanziona anche un numero non indifferente di comportamenti, collegati alla circolazione stradale.
Oggi, infatti, parliamo di una irregolarità, che alcuni individui commettono spesso, soprattutto nelle grandi città o in posti dove ci sono molti parcheggi. Stiamo parlando della figura del parcheggiatore abusivo, non tollerata dalla legge, e punita in modo severo dal suddetto Codice.
Infatti l’articolo 7 del Codice della Strada, il 15 bis, recita: “15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attivita’ di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 769 ad € 3.095.
Se nell’attivita’ sono impiegati minori, o se il soggetto e’ gia’ stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E’ sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalita’ indicate al titolo VI, capo I, sezione II”.
Se non mi dai i soldi che ti ho chiesto ti rompo la macchina
La Corte di Cassazione penale, con il provvedimento 30365 del 2018, ha determinato che non bisogna essere minacciati in maniera violenta, per farsi pagare dei soldi, basta una intenzione espressa.
Ecco cosa ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 giugno – 5 luglio 2018, n. 303652
“La Corte di Appello di Salerno con la sentenza di epigrafe confermava la condanna di An. Ab. per il delitto di tentata estorsione «perché con minaccia di un male ingiusto compiva atti idonei diretti in modo non equivoco, a costringere Serino Carmine a dargli denaro non dovuto per un ingiusto profitto.
In particolare, dopo aver chiesto a Serino Carmine di dargli dei soldi non dovuti per il parcheggio davanti all’Ospedale Campolongo Hospital di Eboli, dicendogli con tono minaccioso e prepotente “devi darmi 2 Euro per il parcheggio” ed avendo Serino Carmine detto che non glieli avrebbe dati in quanto era un parcheggiatore abusivo, lo minacciava dicendogli “se non mi dai i soldi che ti ho chiesto ti rompo la macchina».
Ad 1.2.: la minaccia è da ritenersi sussistente perché tale – considerata con giudizio ex ante – deve oggettivamente ritenersi la frase: “se non mi dai i soldi che ti ho chiesto ti rompo la macchina” essendo, poi, del tutto irrilevante che la persona offesa non si sia sentita intimidita ma, anzi, dopo avere rifiutato di pagare si recò a denunciare il fatto (ex plurimis Cass. 644/2014).
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00″.