Bollo auto: novità sulla prescrizione delle cartelle di Equitalia

Ci sono novità importanti concernenti la prescrizione del bollo auto. La stessa prescrizione, giuridicamente parlando, rappresenta “l’avvenimento” che porta all’estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. Per la tassa automobilistica il tutto scatta dopo i 3 anni dalla data in cui l’automobilista doveva effettuare il versamento. Per chiarezza, la prescrizione si calcola seguendo queste semplici regole che riportiamo.

Un bollo auto che scade nel dicembre 2014, andrebbe pagato entro il 31 gennaio del 2015. Se la tassa non viene saldata, il tempo per calcolare la prescrizione inizierà dal 1 gennaio 2016, per poi scadere a dicembre 2018. Se Equitalia, o altri Enti preposti alla riscossione, fanno pervenire la notifica di pagamento entro la data menzionata poc’anzi, la prescrizione sarà nulla. Discorso diverso se il medesimo avviso per il mancato pagamento arriva oltre il 31 dicembre 2018. Infatti, dal 1 gennaio 2019 il cittadino non dovrà più pagare il vecchio bollo.

Tuttavia, se a casa del cittadino in questione arriva la cartella di Equitalia, le cose cambiano. Stando a una sentenza del Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, dovrà essere presa in considerazione la data nella quale la cartella è stata notificata al destinatario. La notifica è considerata valida quando la busta viene effettivamente consegnata all’ufficio giudiziario o postale. Per i destinatari, invece, l’atto è ultimato quando la cartella viene ricevuta (oppure quando il cittadino si trova nelle condizioni di ritirare il plico). In soldoni: se Equitalia deve comunicare l’atto entro una certa data, quest’ultima è rispettata anche se la consegna giunge oltre il termine stesso.

Discorso diverso, tuttavia, se la cartella deve essere dichiarata per evitare la prescrizione. In questo caso, la data di scadenza deve essere obbligatoriamente rispettata. Così, per quanto concerne il bollo auto, la prescrizione non avviene se atto e plichi son inviati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo al momento del pagamento.

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