Autovelox, stanno per arrivare importanti novità pronte a cambiare praticamente tutto.
La gran parte delle multe che arrivano ai conducenti derivano proprio dalla presenza degli autovelox su strade e autostrade. Basta un pochino di velocità in più e della disattenzione per vedere arrivare il postino a casa con una multa salata. Spesso una volta trascorse le prime settimane dall’errore si pensa di averla scampata bella. In realtà è bene essere consapevoli che possono passare anche dei mesi, ma le multe arrivano lo stesso. Poi è bene pagarle subito per poter usufruire dello sconto.
Chi conosce la differenza che c’è tra omologazione e approvazione? È proprio questa che cambia le carte in tavola a partire da adesso. Con l’ordinanza n. 8694 del 17 marzo 2022 la Cassazione stabilisce che tutti gli strumenti di misurazione del limite di velocità devono essere prima di tutto sottoposti a omologazione. Non basta più che abbiano ricevuto l’approvazione del Ministero.
Autovelox, la segnalazione di un comune cittadino al tribunale di Alessandria pone le basi per il cambiamento
L’ordinanza è arrivata a seguito della segnalazione fatta da un automobilista fermato e sanzionato da una pattuglia della polizia locale a causa della velocità elevata oltre il limite consentito. Le forze dell’ordine avevano controllato la velocità mediante un dispositivo elettronico. Dal canto suo il conducente ha scelto di contestare la procedura perché il dispositivo elettronico usato con molta probabilità non era omologato ma soltanto approvato.
Il trasgressore, ha presentato regolare contestazione al Tribunale di Alessandria confermando la validità dell’accertamento. Il dispositivo non era omologato ma approvato. La Suprema Corte ha poi dichiarato che non è previsto dalla legge che le apparecchiature siano sottoposte a verifiche di funzionalità e taratura.
Il contenuto dell’ordinanza 17 marzo
Adesso con l’ordinanza n.8694 del 17 marzo 2022, la Cassazione decreta che l’esecuzione delle verifiche periodiche debba essere dimostrata con delle certificazioni di omologazione e conformità. Le verifiche non possono essere provate difatti con altri mezzi.
Il Ministro dei Trasporti, nei pareri dell’8 aprile 2020 e dell’11 novembre 2020 ha dichiarato anche non c’è alcuna differenza tra omologazione e approvazione per cui le procedure di certificazione degli strumenti possono anche essere identiche. L’unica differenza sta nelle norme di riferimento e nella loro insussistenza. In seguito arriveranno ulteriori chiarimenti.